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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.201. in Assemblea riferita al C. 1713

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/11/2008  [ apri ]
2.201.(testo modificato nel corso della seduta)

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «Il saldo finanziario» sono inserite le seguenti: «tra entrate finali e spese finali»;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Conisglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale»;
c) il comma 8 è abrogato;
d) al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: «sono ridotti del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento»;
e) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007».
35-ter. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «55 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni di euro» e le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni di euro» e le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai capoversi a) e b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In caso di insufficienza del predetto importo il contributo è proporzionalmente ridotto».

La Commissione
2.201.

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
35-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «Il saldo finanziario» sono inserite le seguenti: «tra entrate finali e spese finali»;
b) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.
7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Conisglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite per la parte corrente e per la parte in conto capitale»;
c) il comma 8 è abrogato;
d) al comma 20, alinea, primo periodo, le parole: «sono ridotti del 5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento»;
e) dopo il comma 21 è inserito il seguente:
«21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007».
35-ter. All'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «55 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:«45 milioni di euro» e le parole: «40 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «81 milioni di euro» e le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4,5 per cento».

La Commissione