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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.2. in Assemblea riferita al C. 1713

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/11/2008  [ apri ]
2.2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 1, comma 993, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i canoni corrisposti alle autorità portuali a fronte della concessione di beni demaniali, in ragione della indisponibilità di detti beni da parte delle autorità medesime a titolo di proprietà o di altro diritto reale, non costituiscono redditi di natura fondiaria e, in quanto tali, non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini delle imposte dirette.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

ex 2. 204.