Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Il trattamento economico complessivo dei Ministri, dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato che sono membri del Parlamento nazionale, previsto dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è ridotto del 30 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.