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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.019. in Assemblea riferita al C. 1713

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/11/2008  [ apri ]
2.019.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di imposte sui redditi). - 1. Dall'imponibile lordo si deducono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) 2500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2500 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 sono aumentate di un importo pari a 4000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. Le deduzioni spettano per reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni familiare a carico e decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.
4. La deduzione può essere ripartita tra i genitori a loro scelta.
5. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
6. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificato a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
7. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 82, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento».
8. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento»;
b) al comma 4, le parole: «97 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento».
9. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, introdotto dall'articolo 82, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, secondo periodo, introdotto dall'articolo 82, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, introdotto dall'articolo 82, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «91 per cento».

ex 2. 045. parte ammissibile