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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.131. in Assemblea riferita al C. 1713

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/11/2008  [ apri ]
2.131.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250 mila.»è aggiunto il seguente periodo: «La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro».

Conseguentemente all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

ex 2. 283.