stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.122. in Assemblea riferita al C. 1713

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/11/2008  [ apri ]
2.122.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. L'importo massimo di interessi passivi e relativi oneri accessori, detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento per ogni figlio legittimo o naturale nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente, in modo da assicurare una minore spesa di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

ex 2. 357.