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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.118. in Assemblea riferita al C. 1713

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/11/2008  [ apri ]
2.118.

Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
35-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,»;
b) all'articolo 11, relativo alla determinazione dell'imposta:
1) al comma l, alinea, dopo le parole: «nell'articolo 10» sono inserite le seguenti: «e delle deduzioni indicate nell'articolo 12»;
2) al comma 3, le parole: «negli articoli 12, 13, 15 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 13, 15 e 16»;
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Deduzioni per oneri di famiglia). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b) 2.500 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 4.000 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Le deduzioni di cui al presente comma, spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.».

Conseguentemente, all'articolo 3, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

ex 2. 291.