Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Gli interventi di cui al presente articolo, devono essere funzionali alla piena salvaguardia dei caratteri storici, artistici e architettonici delle zone individuate, e sono progettati e attuati nel pieno rispetto dell'edilizia tradizionale del luogo e del paesaggio, nel rispetto e valorizzazione dei caratteri identificativi e tipici dei luoghi, concorrendo alla migliore fruibilità collettiva di presenze storiche, architettoniche e sociali esistenti.