stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.1. in Assemblea riferita al C. 1640-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/03/2011  [ apri ]
7.1.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. - 1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di reati procedibili a querela, la citazione al querelante contiene altresì l'avvertimento che, non comparendo senza addurre un giustificato motivo dovuto a caso fortuito o forza maggiore, il giudice dichiarerà l'improcedibilità dell'azione penale»;
b) dopo il comma 5 dell'articolo 29 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Qualora il querelante, senza addurre un'impossibilità dovuta a caso fortuito o forza maggiore, non sia comparso personalmente all'udienza il giudice dichiara non doversi procedere, a meno che non risulti omesso l'avvertimento previsto dall'articolo 20, comma 4. In tale ultimo caso il giudice di pace dispone il rinvio dell'udienza ed ordina la notificazione al querelante assente del verbale d'udienza, con l'espresso avvertimento che, non comparendo all'udienza successiva senza addurre giustificato motivo dovuto a caso fortuito o forza maggiore, il reato sarà dichiarato estinto per remissione tacita della querela ai sensi dell'articolo 152, secondo comma, del codice penale. In caso di dichiarazione di improcedibilità si applica l'articolo 31»;
c) all'articolo 31, comma 1, dopo le parole «ai sensi dell'articolo» sono aggiunte le seguenti: «29, comma 5-bis, o»;
d) all'articolo 31, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza, invitando il querelante a provvedere alle notifiche».