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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.68. in Assemblea riferita al C. 1640-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/03/2011  [ apri ]
1.68.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: ovvero ha ricevuto il risarcimento del danno in relazione a reati puniti con pena inferiore nel massimo a quattro anni, fermo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 609-septies.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 484-bis. - 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice, quando il reato è perseguibile a querela di parte, promuove la conciliazione tra le parti».