Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: ovvero ha ricevuto il risarcimento del danno in relazione a reati puniti con pena inferiore nel massimo a quattro anni, fermo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 609-septies.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dopo l'articolo 484 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«Art. 484-bis. - 1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice, quando il reato è perseguibile a querela di parte, promuove la conciliazione tra le parti».