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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.66. in Assemblea riferita al C. 1640-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/03/2011  [ apri ]
1.66.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: all'udienza con le seguenti: alla prima udienza dibattimentale.

Conseguentemente:
al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il querelante si considera comparso alla prima udienza dibattimentale quando si presenti personalmente, ovvero a mezzo di procuratore speciale;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. All'articolo 468 del codice di procedura penale, comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Nei reati perseguibili a querela, se il querelante sia indicato nelle liste testimoniali, il giudice dispone che la citazione sia effettuata per la prima udienza, a meno che ciò non pregiudichi l'ordinato svolgimento del processo».