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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.04. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1634

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/09/2008  [ apri ]
7.04.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis. - (Accessi ai corsi di laurea in medicina e chirurgia). - 1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. L'iscrizione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia per il primo biennio è libera, Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1 l'ammissione agli anni successivi è disposta previo superamento, da parte degli studenti che abbiano superato tutti gli esami previsti per il biennio, di apposite prove di cultura specifica e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto ditali corsi di laurea. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca determina, con proprio decreto, modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Gli studenti privi del requisito per la partecipazione alle prove o che non abbiano superato le prove medesime, possono richiedere il riconoscimento degli esami e l'abbreviazione della durata del corso per il conseguimento di lauree affini. In tale ambito gli atenei decidono sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.