Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
Art. 7-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è aggiunto il seguente:
3-bis Con riferimento alle strutture ospedaliere convenzionate di cui all'articolo 6, lettera d), legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalità per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'articolo 4, comma 5, sono disciplinate dalle medesime strutture, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'Università di concerto con il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.