Sostituirlo con il seguente:
Art. 5-bis.
(Adozione dei libri di testo).
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici deliberano nuove adozioni di libri di testo in relazione esclusivamente a libri dei quali l'editore si sia impegnato a mantenere, per le singole classi, invariato il contenuto nel biennio, nel triennio o nel quinquennio del relativo corso di studi, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivato esigenze, la nuova adozione dei libri di testo avviene con cadenza biennale, triennale o quinquennale, a valere per il successivo biennio, triennio o quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti la nuova adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.