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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.7. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1634

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/09/2008  [ apri ]
5.7.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 5-bis.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 138, i competenti organi scolastici deliberano esclusivamente l'adozione di libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nei cinque anni successivi, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili.
2. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio.
3. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
4. Qualora un editore non renda disponibile nell'arco del quinquennio l'edizione dei libri adottata, i competenti organi scolastici non possono adottare, in sostituzione del testo indisponibile, un opera pubblicata dall'editore inadempiente.
5. Restano a carico degli istituti scolastici i maggiori costi relativi alle eventuali eccedenze rispetto ai tetti di spesa per i testi scolastici adottati in ciascun anno della scuola secondaria superiore.