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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.19. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1634

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/09/2008  [ apri ]
4.19.

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia loro conferita dalla legge e in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2007 n. 176, possono decidere, sulla base della domanda delle famiglie, di costituire una o più classi funzionanti con moduli del tipo tre insegnanti per due classi con modelli di tempo pieno caratterizzati dalla presenza di due insegnanti per classe con quattro ore di compresenza.