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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.11. in VII Commissione in sede referente riferita al C. 1634

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/09/2008  [ apri ]
4.11.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

1. Le istituzioni scolastiche nell'ambito dell'autonomia loro conferita dalla legge sono impegnate nell'attuazione di quanto previsto per lo sviluppo del tempo pieno dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2007 n. 176. In presenza di specifiche richieste dell'utenza o in situazioni locali particolari possono decidere di costituire una o più classi prime o, nell'anno successivo, seconde funzionanti con un insegnante di classe. A tale insegnante si affiancano, i docenti specialisti presenti nell'organico del Circolo.
2. Le classi seconde, funzionanti secondo le modalità di cui al precedente comma, proseguono negli anni di studio successivi con il tempo pieno o con i moduli che prevedono l'impiego di tre docenti ogni due classi. Il docente dei primi due anni accompagna le classi sino al quinto anno.
3. Con apposita sequenza contrattuale, nel caso che i docenti svolgano attività didattiche nelle classi prime e seconde interessate oltre le 22 ore destinate alle materie curriculari sarà definito il trattamento economico dovuto per tali ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni.
4. I regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad integrazione di quanto ivi previsto, sono adottati sentite le competenti Commissioni parlamentari.