Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi ed illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.».
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 4 dell'articolo 185 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è sostituito dal seguente:
«4. L'esame di licenza si conclude con una valutazione complessiva espressa in decimi ed illustrata con un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi».