Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia loro conferita dalla legge e in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 2007 n. 176, possono decidere, sulla base della domanda delle famiglie, di costituire una o più classi funzionanti con moduli del tipo tre insegnanti per due classi con modelli di tempo pieno caratterizzati dalla presenza di due insegnanti per classe con quattro ore di compresenza.