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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.0200. in Assemblea riferita al C. 1634-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2008  [ apri ]
7.0200. (nuova formulazione)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis - (Provvedimenti per la sicurezza delle scuole). - 1. Al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato, fino al completo esaurimento degli interventi in esso previsti, un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse periodicamente assegnate per il finanziamento del programma delle infrastrutture strategiche nel quale tale piano è compreso.
2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, sono revocate; nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.
3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del Patto per la sicurezza delle scuole, sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, derivante dall'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata.
4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; i relativi finanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con lemedesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.
5. Le spese finanziate da mutui con oneri a totale carico dello Stato, contratti dagli enti locali per le opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, concorrono alla determinazione dei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 139 e 141, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e non si applica l'articolo 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la Conferenza unificata.
7. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, sentita la Conferenza unificata.

La Commissione
7.0200.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis - (Provvedimenti per la sicurezza delle scuole). - 1. Al piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, formulato ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato, fino al completo esaurimento degli interventi in esso previsti, un importo non inferiore al 5 per cento delle risorse periodicamente assegnate per il finanziamento del Programma delle infrastrutture strategiche nel quale tale piano è compreso.
2. Al fine di consentire il completo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le economie, comunque maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto e rivenienti dai finanziamenti attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n. 430, e dall'articolo 2, comma 4, della legge 8 agosto 1996, n. 431, sono revocate; nonché quelle relative a finanziamenti per i quali non sono state effettuate movimentazioni a decorrere dal 1o gennaio 2006. A tal fine le stazioni appaltanti provvedono a rescindere, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i contratti stipulati, quantificano le economie e ne danno comunicazione alla regione territorialmente competente.
3. La revoca di cui al comma 2 è disposta con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le regioni territorialmente competenti e le relative somme sono riassegnate, con le stesse modalità, per l'attivazione di opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche finalizzate alla mitigazione del rischio sismico, da realizzare in attuazione del Patto per la sicurezza delle scuole, sottoscritto il 20 dicembre 2007, dal Ministro della pubblica istruzione e dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, derivante dall'articolo 1, comma 625, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'eventuale riassegnazione a regione diversa è disposta sentita la Conferenza unificata.
4. Nell'attuazione degli interventi disposti ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le prescrizioni di cui all'articolo 4, commi 5, 7 e 9, della legge 11 gennaio 1996, n. 23; i relativifinanziamenti possono, comunque, essere nuovamente revocati e riassegnati, con le medesime modalità, qualora i lavori programmati non siano avviati entro due anni dall'assegnazione ovvero gli enti beneficiari dichiarino l'impossibilità di eseguire le opere.
5. Le spese finanziate da mutui con oneri a totale carico dello Stato, contratti dagli enti locali per le opere di messa in sicurezza delle strutture scolastiche, non concorrono alla determinazione dei limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 139 e 141, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e non si applica l'articolo 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un soggetto attuatore che definisce gli interventi da effettuare per assicurare l'immediata messa in sicurezza di almeno cento edifici scolastici presenti sul territorio nazionale che presentano aspetti di particolare criticità sotto il profilo della sicurezza sismica. Il soggetto attuatore e la localizzazione degli edifici interessati sono individuati d'intesa con la Conferenza unificata.
7. Al fine di assicurare l'integrazione e l'ottimizzazione dei finanziamenti destinati alla sicurezza sismica delle scuole, il soggetto attuatore definisce il cronoprogramma dei lavori sulla base delle risorse disponibili, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentita la Conferenza unificata.
8. Le risorse di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale intestata al soggetto attuatore di cui al comma 7.

La Commissione