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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.02. in Assemblea riferita al C. 1634-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 03/10/2008  [ apri ]
7.02.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «3. Con riferimento alle strutture ospedaliere convenzionate di cui all'articolo 6, lettera d), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, le modalità per la costituzione delle commissioni di ammissione e di esame finale di cui all'articolo 4, comma 5, sono disciplinate dalle medesime strutture, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione. dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».