Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. I regolamenti di cui al comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e le ulteriori previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 salvaguardano comunque la presenza della scuola primaria nei territori montani e nelle isole minori attraverso un'organizzazione didattica che, se pur flessibile, risponda a requisiti di qualità e pari dignità formativa. A tal fine viene adottato un organico funzionale alle caratteristiche degli insediamenti scolastici e si favorisce una maggiore integrazione con il territorio e gli enti locali.