Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. - 1. Alle classi funzionanti a tempo pieno e a tempo modulare, per le quali sono confermati gli attuali modelli organizzativi rispettivamente di 40 ore settimanali, compreso il tempo mensa, e fino a 30 ore settimanali, escluso il tempo mensa, è assicurato l'organico di personale attualmente previsto con le ore di compresenza e di programmazione collegiale, al fine anche di estendere il modello del tempo pieno su tutto il territorio nazionale.