Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Non sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli allievi che non hanno ottenuto un voto pari a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, anche dopo la frequenza di specifici interventi di integrazione, recupero e potenziamento degli apprendimenti di base, in una o più discipline, le cui competenze vengono ritenute fondamentali dal consiglio di classe per un appropriato raggiungimento degli obiettivi previsto dal piano educativo individualizzato.