Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 F, comma 2, terzo paragrafo, l'eventuale segnalazione da parte del Governo italiano per la scelta dei giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea viene effettuata tra gli ex giudici della Corte costituzionale ovvero tra i primi Presidenti e i Procuratori generali emeriti della Corte di cassazione.