Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
(Credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate).
1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento e i diritti quesiti, i crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nei limiti degli stanziamenti di bilancio originariamente previsti, secondo le modalità definite dal medesimo articolo 1, commi da 271 a 279, della legge n. 296 del 2006.
2. Entro il 30 novembre 2010, il Ministero dello sviluppo economico procede, con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ad una verifica degli effetti e dell'efficacia delle misure di cui al comma 1. Alla verifica partecipa anche il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di valutare l'eventuale conferma, l'estensione o la revisione delle modalità di funzionamento dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».