Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque impedisce, ostacola o rallenta la libera circolazione di mezzi di trasporto di persone o merci su strade ferrate, strade ordinarie o autostrade al fine di creare un grave disagio alla circolazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
2. La pena di cui al comma 1 si applica anche quando il fatto sia commesso in un aeroporto o in una zona portuale, o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la partenza o l'arrivo degli aeromobili o la libera navigazione e l'accesso ai porti.
3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi da più persone usando violenza o minaccia alle persone o violenza sull'ambiente e sulle cose, si applica la pena della reclusione da due a sei anni.