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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 1455

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/10/2012  [ apri ]
1.1.

  Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.

  1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque impedisce, ostacola o rallenta la libera circolazione di mezzi di trasporto di persone o merci su strade ferrate, strade ordinarie o autostrade al fine di creare un grave disagio alla circolazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  2. La pena di cui al comma 1 si applica anche quando il fatto sia commesso in un aeroporto o in una zona portuale, o nelle acque di fiumi, canali o laghi, al fine di impedire od ostacolare la partenza o l'arrivo degli aeromobili o la libera navigazione e l'accesso ai porti.
  3. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 sono commessi da più persone usando violenza o minaccia alle persone o violenza sull'ambiente e sulle cose, si applica la pena della reclusione da due a sei anni.

Il Relatore