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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.02.  nelle commissioni riunite I-II in sede referente riferita al C. 1442

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/07/2008  [ apri ]
1.02.
inammissibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di insindacabilità).

1. Spetta esclusivamente alla Camera di appartenenza del parlamentare decidere sulla sussistenza dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, primo periodo, della Costituzione.
2. Qualora la definizione di un procedimento pendente in qualsiasi sede dipenda dalla decisione di cui al comma 1, l'autorità competente sospende il relativo procedimento, in attesa della deliberazione della Camera di appartenenza del parlamentare adottata entro i termini indicati dal suo regolamento.
3. L'autorità procedente, soltanto quando ritenga che la deliberazione di insindacabilità di una Camera, adottata ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, sia palesemente priva di presupposti o manifestamente contraddittoria, può ricorrere alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione entro sessanta giorni dalla deliberazione.