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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.1. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-C

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/06/2009  [ apri ]
8.1.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 8. - 1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, l'imposta dovuta, calcolata dalla data di stipula del contratto di locazione finanziaria, è riconosciuta ai singoli comuni dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria».

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione di cui al presente comma non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9».

ex 8. 1.