Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dei materiali e rifiuti radioattivi aggiungere le seguenti:, ferme restando le norme di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, di attuazione delle direttive comunitarie in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti, ad eccezione di quelle contenute nel Capo VII e nell'articolo 33 del citato decreto,