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Legislatura XVI

Proposta emendativa 18.100. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-C

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/06/2009  [ apri ]
18.100. (ulteriore nuova formulazione)
approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca almeno le seguenti informazioni:
a) il numero di identificazione di ogni partita;
b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
c) il peso vivo espresso in chilogrammi;
d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto;
e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
f) il nome e l'indirizzo dei fornitori;
g) l'attrezzo da pesca.

2-ter. A ciascuna partita è applicato, a cura dei soggetti esercenti la pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, individuato con successivo decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui al comma 2-bis, adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.
2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.
2-quinquies. Dall'applicazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Commissione
18.100. (nuova formulazione)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Al fine di garantire la qualità e una migliore valorizzazione commerciale dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, da soggetti d'impresa esercenti la pesca all'autorità competente di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4 della legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, almeno le seguenti informazioni:
a) il numero di identificazione di ogni partita;
b) il nome commerciale e il nome scientifico di ogni specie;
c) il peso vivo espresso in chilogrammi;
d) la data della cattura, della raccolta ovvero la data d'asta del prodotto;
e) il nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura;
f) il nome e l'indirizzo dei fornitori;
g) l'attrezzo da pesca.

2-ter. A ciascuna partita è applicato, a cura dei soggetti esercenti la pesca, un sistema specifico di marcatura ed etichettatura, individuato con successivo decreto ministeriale, contenente le informazioni di cui al comma 2-bis, adottato previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998.
2-quater. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano ai soggetti e alle imprese titolari di licenze di imbarcazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15 chilogrammi.
2-quinquies. Dall'applicazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La Commissione