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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.2. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-C

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/06/2009  [ apri ]
17.2.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005. n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
«8-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria che, nell'ambito di indagini per il contrasto della circolazione e della vendita di merci contraffatte, al solo fine di acquisire elementi di prova, acquistano, ricevono, occultano o comunque si intromettono nel fare acquistare, ricevere od occultare le merci suddette. Delle operazioni avviate è data immediata notizia all'autorità giudiziaria la quale, a richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, può con decreto motivato differire il sequestro delle merci contraffatte fino alla conclusione delle indagini. L'organo procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.
8-ter. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, comma 2-bis, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato».
3-ter. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473, 474, 517 e 517-ter del codice penale, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».
3-quater. Il comma 3-bis dell'articolo 260 del codice di procedura penale è abrogato.

ident. 17.3.
ex 17. 1.