Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Riduzione degli oneri a carico dell'utenza nella gestione di rigassificatori).
1. Nella delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas n. 178/05 del 4
agosto 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 193 del 20 agosto 2005, all'articolo 13, comma 2, le parole: «80 per cento» sono sostituite con le seguenti: «40 per cento».