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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.100. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/10/2008  [ apri ]
15.100.
approvato

a) l'articolo 15 è sostituto dal seguente:

«Art. 15.
(Delega al Governo in materia nucleare).

1. Il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, è delegato ad emanare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. Con tali decreti sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al precedente periodo.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e protezione;
b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;
c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;
d) previsione delle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;
e) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;
f) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare siano considerate attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Regione interessata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
g) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Nel comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole «fonti energetiche rinnovabili», sono aggiunte le parole «energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».
5. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

b) al comma 1, dell'articolo 16 sono soppresse le parole: «Con le stesse modalità sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al periodo precedente».

c) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico).

1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici Spa e alle sue controllate. Il Gestore dei Servizi Elettrici Spa e le sue controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e adeguano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto societario.
2. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il Fondo Bombole Metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34, sono soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le funzioni esercitate dal Fondo Bombole Metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, dall'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla Cassa Conguaglio GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 28 ottobre 1977, n. 44.
4. Le funzioni e i compiti attribuiti alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34, sono trasferiti all'Acquirente Unico S.p.A, fatta eccezione per le attività di accertamento e verifica di natura tecnica, che sono trasferite al Gestore dei Servizi Elettrici Spa.
5. I soggetti indicati ai commi 3 e 4 succedono a titolo universale agli enti soppressi, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisiscono le risorse finanziarie, strumentali e di personale.
6. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti i compiti e le funzioni di Sogin S.p.A. prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda di Sogin S.p.A. ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.
7. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario preparato con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, conterrà in particolare:
a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra funzioni e compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;
b) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuate e in fase di avvio con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;
c) meccanismi ed incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni e grandi centri commerciali;
d) definizione di indirizzi per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia, dell'industria e del trasporto.

Il tutto, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente.
Le norme di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono soppresse.

8. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzino le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 3 MWe. Lo stesso decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate verranno definite nel rispetto dei principi della semplificazione, certezza e trasparenza dell'azione amministrativa.
9. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: «maggioranza semplice delle quote millesimali», sono aggiunte le parole: «rappresentate dagli intervenuti in assemblea».
10. All'articolo 1-sexies del decreto- legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole: «le necessarie misure di salvaguardia» aggiungere il seguente periodo: «Dalla comunicazione ai Comuni interessati dell'avviso dell'avvio del procedimento, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perderà efficacia decorsi tre anni dalla data dell'avviso dell'avvio del procedimento».
b) dopo il comma 4-quater aggiungere i seguenti:
«4-quinquies. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi su elettrodotti esistenti, facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, consistenti in riparazione, rimozione e sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
4-sexies. 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1500 e che utilizzino il medesimo tracciato ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.
2. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle Stazioni Elettriche facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica che non comportino modifiche della cubatura degli edifici.
3. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo.
4. La denuncia di inizio attività costituisce presupposto del provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
5. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello Sviluppo Economico, ed in copia ai Comuni interessati, la denuncia di inizio attività accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche.
6. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
8. Il Comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 1 riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello Sviluppo Economico, e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
9. È salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
10. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività».
11. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 7 febbraio 2002, n. 7, come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo le parole: «la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi», sono inserite le seguente parole: «ivi compresi gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta».
12. L'articolo 46 del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:
«1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, è rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di 200 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato ivi compresa la concessione demaniale, fatta salva la successiva adozione e aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione di conclusione del procedimento costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente il consiglio comunale entro il termine perentorio di novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.
3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del Piano Regolatore Portuale, la procedura statale di valutazione di impatto ambientale considera contestualmente il progetto di variante di Piano regolatore portuale ed il progetto di terminale di rigassificazione ed il relativo complessivo provvedimento è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data.
5. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 è abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non è esercitata l'opzione di cui al comma 4.»

13. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 sono sostituiti dai seguenti:
«77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, ed ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca di cui al comma precedente è data comunicazione ai comuni interessati.
78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità,è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'Ufficio territoriale U.N.M.I.G. competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
79. Qualora le opere di cui al comma precedente comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 78 ha effetto di variante urbanistica.
80. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.
81. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi delle leggi vigenti.
82. Qualora le opere di cui al comma precedente comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al comma 81 ha effetto di variante urbanistica.».
Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificate dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

14. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del R.D. 9 gennaio 1939, n. 206, così come modificato dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 273 e dall'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, è soppresso.
15. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato Centrale Metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli Istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
16. L'effettuazione di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dal nuovo regolamento approvato dal parlamento europeo il 12 marzo 2008, nonché all'avvio e al monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo le procedure di cui al predetto articolo.».

d) L'articolo 17, è così modificato:
1. Al comma 2, lettera a), le parole «un progetto dimostrativo», sono sostituite dalle parole: «progetti dimostrativi».
2. Al comma 2, lettera b), dopo le parole (ITER), sono aggiunte le parole «accordi bilaterali internazionali di cooperazione energetica e nucleare.».
3. Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo economico attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009-2011 anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma.».
e) All'Articolo 18, comma 1, dopo le parole «settore dell'energia.», le parole: «La giurisdizione di cui al presente comma si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente garantiti.», sono soppresse.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Sono fatte salve le previsioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.».

Il Governo