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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.0100. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2008  [ apri ]
13.0100.
approvato

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi).

1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni devono specificare nelle offerte ai clienti le formule e i criteri adottati per la definizione dei prezzi fornendo indicazioni complete e trasparenti circa i costi attesi con riferimento al profilo di domanda del cliente qualora disponibile ovvero a tipologie simili di clienti, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 4 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il Governo