Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Iniziative a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi).
1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni devono specificare nelle offerte ai clienti le formule e i criteri adottati per la definizione dei prezzi fornendo indicazioni complete e trasparenti circa i costi attesi con riferimento al profilo di domanda del cliente qualora disponibile ovvero a tipologie simili di clienti, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.
2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 4 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.