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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.16.0200.1. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/10/2008  [ apri ]
0.16.0200.1.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire la parola: «Agenzia» con «Autorità» ovunque ricorra; conseguentemente, b) al comma 1, capoverso «Art. 28-bis», sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
« 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Autorità per la Sicurezza Nucleare (ASN). Essa ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.
2. L'Autoritàè composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento Nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate.»;
conseguentemente, c) al comma 1, capoverso «Art. 28-bis», al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Annualmente, predispone una relazione sulla Sicurezza Nucleare che il Governo presenta al Parlamento per discussione ed approvazione.»;
conseguentemente, d) al comma 1, capoverso Art. 28-bis, al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) i progetti di costruzione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono soggetti ad approvazione dell'ASN, che valuta la congruità della proposta per tutto il ciclo di vita dell'impianto e del combustibile.».