All'articolo 16-bis, dopo il comma 5, inserire il seguente:
5-bis. Per quanto attiene la gestione del mercato del gas naturale, il Gestore del Mercato non potrà cedere a terzi, fino all'anno 2020, le strutture organizzative, le tecnologie funzionali, i dati ed i listini e comunque tutto, o in parte, quanto riguarda il mercato in oggetto.