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Legislatura XVI

Proposta emendativa 31.01. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2008  [ apri ]
31.01.
approvato

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

1. La presente legge disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori.
2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione al Governo della relazione annuale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n.287, come modificato dal comma 7 del presente articolo, il Governo, sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere, il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza.
3. Il disegno di legge di cui al comma 2 reca, in distinte sezioni:
a) norme di immediata applicazione, al fine di dare attuazione ai pareri e alle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori;
b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini di cui al comma 1;

c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, ai fini di cui al comma 1;
d) disposizioni indicanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano te proprie competenze normative, quando vengano in rilievo profili attinenti alla tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione;
e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Il Governo allega al disegno di legge di cui al comma 2 una relazione di accompagnamento che evidenzi:
a) lo stato di conformità dell'ordinamento interno ai principi comunitari in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza;
b) lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per il mercato e la concorrenza, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
c) l'elenco delle segnalazioni e dei pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, espressi ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ai quali, in tutto o in parte, il Governo non intenda dare attuazione, indicandone i motivi.

5. Il disegno di legge di cui al comma 2 è approvato in via definitiva dal Parlamento entro il 30 settembre.
6. Ciascuna Camera provvede alle modifiche dei propri regolamenti necessarie ad assicurare che il contenuto della legge sia limitato alle materie di cui al comma 1 e che la sua approvazione avvenga entro il termine di cui al comma 5 del presente articolo.
7. All'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole «entro il 30 aprile di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo di ogni anno».