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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.5.100.10. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2008  [ apri ]
0.5.100.10.
inammissibile

Al capoverso «Art. 5», dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:
«8-bis. Al fine di migliorare l'efficienza produttiva delle estrazioni, all'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico sentite le Regioni prospicenti e, per i giacimenti a terra, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi».

em. 5.100.