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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.02. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
7.02.
inammissibile

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

(Snellimento delle procedure di controllo su esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro).

1. È abrogato l'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96; i rappresentanti legali di aziende od organismi di certificazione delegati, per le spedizioni che superino il peso netto di 10 chilogrammi, presentano all'atto della operazione doganale la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di idoneità all'esportazione ai sensi della legge lo marzo 1969, n. 96; l'azienda interessata esegue in regime di autocontrollo, con procedure di campionamento e metodi conformi alle vigenti disposizioni, i prelievi e le determinazioni necessarie per il controllo periodico della produzione e verifica dei limiti chimico-analitici nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428; verifiche a campione sulla qualità dei prodotti sono effettuate dall'istituto nazionale per le conserve alimentari con metodi deliberati dall'Istituto stesso ed approvati dal Ministero dello sviluppo economico.

2. Con deliberazione dell'istituto nazionale per le conserve alimentari, approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono approvati i criteri procedurali per i metodi di campionamento da seguire in regime di autocontrollo da parte delle aziende e i modelli di verbale da utilizzare per l'attestazione delle operazioni svolte.