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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.07. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
3.07.
inammissibile

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Tutela delle imprese dal piazzamento improprio di strumenti finanziari derivati).

1. All'articolo 21 del unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Salvo fatto più grave, costituisce violazione delle disposizioni dei commi 1 ed 1-bis la collocazione presso la clientela, ed in particolare presso le imprese che abbiano già in essere rapporti economico finanziari con il promotore, di strumenti finanziari derivati o di swap o di qualunque altro prodotto che abbia le caratteristiche di opzione o di scommessa sul futuro andamento dei mercati, qualora gli stessi abbiano prodotto il pagamento di oneri non prevedibili ed esorbitanti in relazione al rischio prospettato o sopportabile da parte della clientela ovvero contengano commissione occulte o siano costituiti in tutto o in parte da prodotti finanziari già in perdita o in relazione ai quali il promotore si sia reso responsabile dell'indeterminata o dell'errata comunicazione al cliente del prezzo dei prodotti collocati o del costo effettivo dell'operazione».