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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.06. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
3.06.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contratto di rete tra imprese).

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per contratto di rete tra imprese si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.
2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:
a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;
b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;
c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;
d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);
e) le cause di scioglimento;
f) la durata;
g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.
4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.
5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

ident. 3.012.