stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.04. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
3.04.
inammissibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Depurazione e riutilizzo delle acque reflue nei distretti).

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, al comma 3, lettera b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di favorire nei distretti produttivi e nelle reti di imprese il riutilizzo delle acque reflue depurate per usi civili, usi irrigui e verde pubblico, è attribuito alle regioni un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, destinato:
a) agli studi di fattibilità, alla progettazione e alla realizzazione di impianti di produzione e di distribuzione, nonché di impianti pilota utili ad individuare le caratteristiche minime del refluo e le possibilità di reimpiego nei processi produttivi;
b) all'erogazione di incentivi alle imprese che abbiano già adottato o che adottino impianti di riutilizzo delle acque reflue depurate, anche mediante riduzione della tariffa di vendita dell'acqua reflua trattata;
c) alla realizzazione di adeguate strategie di informazione ai potenziali utenti dell'acqua depurata, allo scopo di far conoscere i vantaggi della depurazione; l'assenza di rischi igienico-sanitari; l'esistenza e l'utilità del riciclo della risorsa idrica e la possibilità di fruire di tariffe agevolate per l'uso dell'acqua trattata;
d) ad incentivare le imprese, i distretti, le filiere, o le reti di imprese che si impegnino al riutilizzo nell'ambito della medesima impresa o tra imprese che concorrono alla filiera o al ciclo produttivo delle acque di scarto depurate.

2-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 2-bis sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di tutela delle acque. Con il medesimo decreto, sono integrate le disposizioni che stabiliscono i requisiti e la qualità minima dell'acqua trattata, in particolare per usi irrigui agricoli e per verde pubblico.
2-quater. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione annuale sui vantaggi derivanti dal riutilizzo irriguo, urbano, ricreativo dell'acqua reflua depurata fornendo dati aggiornati sulle migliori tecnologie per il trattamento e la depurazione dei reflui, e per contribuire alla valutazione di impatto ambientale, mediante analisi territoriali, e degli effetti sulla salute pubblica, mediante studi epidemiologici, del recupero e del riuso delle acque mediante depurazione. La relazione è realizzata d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il contributo delle regioni che, in attuazione della presente legge, forniscono elementi di valutazione in ordine alle iniziative di adattamento alla realtà locale, alle condizioni socio-economiche e di disponibilità della risorsa primaria, sul clima, sulle condizioni dei suoli, sulle colture agricole di maggior rilievo e sulla fruizione del verde pubblico e delle aree ricreative».

Il comma 5 del citato articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
«5. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le risorse derivanti dalla riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione "Ricerca ed innovazione";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione "L'italia in Europa e nel mondo" programma "Cooperazione allo sviluppo";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione "Fondi da ripartire" programma "Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione "Ricerca e innovazione" del decreto legislativo 502/1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione "Ricerca e innovazione" decreto legislativo 204/98, e quelle relative alla missione "Istruzione universitaria";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"».