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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.018. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
3.018.
inammissibile

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al comma 3, dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lettera b), dopo il numero 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Al fine di favorire nei distretti produttivi e nelle reti di imprese il riutilizzo delle acque reflue depurate per usi civili, usi irrigui e verde pubblico, è attribuito alle regioni un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, destinato:
a) agli studi di fattibilità, alla progettazione e alla realizzazione di impianti di produzione e di distribuzione, nonché di impianti pilota utili ad individuare le caratteristiche minime del refluo e le possibilità di reimpiego nei processi produttivi;
b) all'erogazione di incentivi alle imprese che abbiano già adottato o che adottino impianti di riutilizzo delle acque reflue depurate, anche mediante riduzione della tariffa di vendita dell'acqua reflua trattata;
c) alla realizzazione di adeguate strategie di informazione ai potenziali utenti dell'acqua depurata, allo scopo di far conoscere i vantaggi della depurazione; l'assenza di rischi igienico-sanitari; l'esistenza e l'utilità del riciclo della risorsa idrica e la possibilità di fruire di tariffe agevolate per l'uso dell'acqua trattata;

d) ad incentivare le imprese, i distretti, le filiere, o le reti di imprese che si impegnino al riutilizzo nell'ambito della medesima impresa o tra imprese che concorrono alla filiera o al ciclo produttivo delle acque di scarto depurate.

«2-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e degli affari regionali e delle autonomie locali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 2-bis sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di tutela delle acque. Con il medesimo decreto, sono integrate le disposizioni che stabiliscono i requisiti e la qualità minima dell'acqua trattata, in particolare per usi irrigui agricoli e per verde pubblico».
«2-quater. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione annuale sui vantaggi derivanti dal riutilizzo irriguo, urbano, ricreativo dell'acqua reflua depurata fornendo dati aggiornati sulle migliori tecnologie per il trattamento e la depurazione dei reflui, e per contribuire alla valutazione di impatto ambientale, mediante analisi territoriali, e degli effetti sulla salute pubblica, mediante studi epidemiologici, del recupero e del riuso delle acque mediante depurazione. La relazione è realizzata d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il contributo delle regioni che, in attuazione della presente legge, forniscono elementi di valutazione in ordine alle iniziative di adattamento alla realtà locale, alle condizioni socio-economiche e di disponibilità della risorsa primaria, sul clima, sulle condizioni dei suoli, sulle colture agricole di maggior rilievo e sulla fruizione del verde pubblico e delle aree ricreative».

2. Il comma 5 del medesimo articolo 6-bis è sostituito dai seguenti:
«5. Per la copertura degli oneri di cui al comma 3, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento».

6. Dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
«345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».