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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.017. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
3.017.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Distretti produttivi e reti di imprese).

1. Al comma 3 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lettera b), dopo il numero 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis). Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: "lire 600 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "400 mila euro" al comma 3, lettera a), le parole: "lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "600 mila euro";
b) al comma 3, le parole: "dell'1 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,50 per cento".

1-ter). Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, il comma 5 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il subfornitore può effettuare il versamento dell'Iva relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi».

2. Il comma 5 del medesimo articolo 6-bis è sostituito dal seguente:
«5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 3, pari a 210 milioni per il 2009, in termini di fabbisogno, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente:
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, relative alla missione «Ricerca ed innovazione»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alla missione «L'Italia in Europa e nel mondo» programma «Cooperazione allo sviluppo»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relative alla missione «Fondi da ripartire» programma «Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, relative alla missione «Ricerca e innovazione» del decreto legislativo n. 502 del 1992;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, relative alla missione «Ricerca e innovazione» decreto legislativo n. 204 del 1998 e quelle relative alla missione «Istruzione universitaria»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale, relative alla missione «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale, relative alla missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo».