Sostituirlo con il seguente:
«Art. 18.
(Tutela giurisdizionale).
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, attinenti alla progettazione, approvazione dei progetti e realizzazione delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico, di cui all'articolo 179, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. Le questioni di cui al comma 1 sono rilevate d'ufficio.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».