stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.01. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
17.01.

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Promozione dell'efficienza energetica).

1. All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «Le disposizioni di cui al citato comma 347

si applicano», sono aggiunte le seguenti: «anche gli impianti dotati di generatori di calore ad aria a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione». La misura si applica dal 1o gennaio 2009. Al relativo onere valutato in 10 milioni di curo a decorrere dal 2009 si provvede mediante lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 fino ad un importo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 2, comma 2, allegato A, (così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.311, articolo 8) al numero 14, le parole: «; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW» sono soppresse.