Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Energia nucleare).
1. Con delibera del CIPE, sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è concessa l'autorizzazione congiunta per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti, il cui progetto sia stato approvato dall'ASN ed i vincoli tecnici siano stati verificati dall'Autorità per l'energia e il gas.
2. Le procedure ed i vincoli temporali che costituiscono il processo autorizzativo sono ratificate dal CIPE su proposta del Ministro per lo sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.