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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.26. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
15.26.

Al comma 2 dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:
d-bis) identificazione degli strumenti di copertura finanziaria e assicurativa contro il rischio di prolungamento dei tempi di costruzione e contro il rischio derivante da qualunque evento che impedisca la realizzazione o l'esercizio dell'impianto, per motivi indipendenti dal titolare dell'autorizzazione unica;
d-ter) previsione delle modalità attraverso le quali i produttori di energia elettrica da nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il decommissioning;
d-quater) previsione di forme contrattuali che diano agli investitori sufficienti garanzie e adeguata certezza circa le modalità di esercizio e di dispacciamento degli impianti nucleari;
d-quinquies) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;
d-sexies) previsione che la localizzazione dei siti da destinare all'insediamento di impianti nucleari avvenga valutando prioritariamente l'idoneità di quelli già ritenuti idonei in passato;
d-septies) istituzione di una Commissione di esperti a supporto del Ministero dello sviluppo economico nell'individuazione dei siti da destinare all'insediamento di impianti nucleari;
d-octies) individuazione del sito per il deposito unico e le opportune modalità di gestione dello stoccaggio dei rifiuti radioattivi di II e di III categoria e per il trattamento della carica finale del combustibile;
d-novies) previsione del dispacciamento prioritario dell'energia elettrica prodotta da impianti nucleari e forme contrattuali per il ritiro dell'energia;
d-decies) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare siano considerate attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentiti il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il Ministero dell'interno, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze;
d-undecies) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nullaosta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità al progetto approvato;
d-duodecies) definizione dei requisiti soggettivi di idoneità per coloro che intendano richiedere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare, tenendo anche conto del fatturato e della titolarità già acquisita di licenze di esercizio di impianti nucleari in almeno un Paese dell'Unione europea».