Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
Art. 13-bis.
(Diffusione della banda larga).
1. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Ai fini di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d), l'Autorità può, in particolare, prevedere che il canone dì abbonamento sia ridotto fino al 50 per cento a favore degli utenti ai quali l'operatore non sia in grado di garantire l'accesso alla tecnologia ADSL per il collegamento a Internet.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2009, alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 123-ter), è inserito il seguente:
«123-quater. Servizi di collegamento alla rete Internet con tecnologia ADSL per utenze telefoniche private».
3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 740 milioni annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15 della legge 30 aprile 1985, n.163, a valere sulle risorse per le attività cinematografiche.